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In quanto “pastore proprio” (cfr. cann. 515 § 1, 519) di una determinata comunità di fedeli, il Parroco ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo: ne è, infatti, il legale rappresentante (cfr. can. 532) e l’amministratore unico (cfr. can. 1279 § 1) nell’ordinamento canonico e in quello civile.
È una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cfr. cann. 537 e 1289) e che non può in nessun caso demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.
Anche l’Ordinario diocesano non può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non in caso di negligenza (cfr. can. 1279 § 1 e n. 25). Detta responsabilità ha carattere globale, in quanto abbraccia tutte le attività di cui la Parrocchia è titolare, comprese, ad esempio, l’oratorio e la scuola materna.
Proprio per attestare il suo status di legale rappresentante, i terzi che entrano in relazione giuridico-negoziale con la Parrocchia possono chiedere al Parroco di presentare, oltre alle autorizzazioni canoniche, anche il certificato rilasciato dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - dal quale risulti tale sua qualifica.
Data la complessità che alle volte comporta il ruolo di legale rappresentante, la Diocesi affianca i Parroci con un servizio di consulenza legale che, in casi particolari e delicati, diventa strumento indispensabile per dirimere questioni che riguardano sia l’ordinamento civile che quello canonico.
Slitta di una settimana l’appuntamento per l’ingresso del vescovo Domenico nella Diocesi di Verona,
Si informa che gli uffici di Curia rimarranno chiusi al pubblico da lunedì 8 agosto 2022 a venerdì 19 agosto 2022.
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