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La religione è necessariamente presente nelle scuole europee non solo in ossequio al rispetto ed alla valorizzazione della libertà di coscienza e convinzione dello studente, ma ancor più in funzione della loro più alta finalità. Non vi è dubbio infatti, che nel preparare lo studente ad essere un cittadino che conosce ed è orgoglioso della propria identità nazionale e di europeo, entra quasi con prepotenza la dimensione religiosa. Le radici giudaico cristiane della civiltà europea, le vicende interne al cristianesimo, diviso tra la Roma cattolica dei papi, l’ortodossia orientale e la moltitudine di chiese protestanti, così come la lunga convivenza tra chiese ed imperi, regnanti nazionali e Stati, sia pure in una alternanza di amore ed odio, sono tutti innegabilmente fatti, che hanno forgiato le nazioni ed i popoli europei e continuano ad orientarne il cammino. Del pari rendere lo studente europeo capace di affrontare le sfide di una società globalizzata e nel contempo multiculturale, impone con altrettanta forza, una attenzione speciale alla dimensione religiosa. Il fattore religioso compare nel piano di studi di baccalauareato sotto diverse forme: esso entra tra i saperi negli insegnamenti storico-umanistici o socio-geografici, ma anche nel corso di morale non confessionale. Vi è poi la religione nella sua dimensione più spiccatamente identitaria fatta di pratiche anche quotidiane (basti pensare all’abbigliamento, ai simboli, alla alimentazione) e di ritualità cultuale, che si impongono inevitabilmente nell'incontro tra gli alunni di diversa provenienza e si manifestano ancora più direttamente nel calendario delle lezioni. Nelle scuole europee sono infatti giorni festivi comuni il Natale e la Pasqua, ma anche il lunedì di Pentecoste, le festività di Ognissanti, ed ancora la Pasqua ortodossa ed in particolare il lunedì di Pasqua per le scuole con sezioni greche. I singoli Consigli di amministrazione possono poi prevedere altri giorni festivi se sono feriali per i calendari nazionali, come ad esempio l'Ascensione, prevista come festività in molte scuole tra cui la olandese di Bergen, Francoforte, le due di Lussemburgo ed anche Varese e Parma. Da ultimo su domanda dei genitori il Direttore può autorizzare assenze ulteriori per “ragioni personali”, in cui possono farsi rientrare a pieno titolo ricorrenze o celebrazioni e pratiche religiose particolari. La presenza maggiormente qualificante si realizza tuttavia nei corsi di religione. L'insegnamento della religione nelle scuole europee è parte integrante del corso di studi di baccalaureato fin dalla sua prima origine e gode a tutt'oggi di pari dignità rispetto alle altre materie. Tutte le quattordici scuole di tipo I, ma anche quelle di tipo II, offrono corsi di religione e la possibilità di scelta tra una ampia gamma di confessioni. Se all'origine l'insegnamento confessionale prevedeva due opzioni: il rito cattolico e quello protestante, con il tempo la accresciuta sensibilità verso i culti di minoranza, l'entrata nella Unione europea di paesi di diversa tradizione religiosa, soprattutto ortodossa, e la diffusione in Europa di religioni e fedi di provenienza orientale hanno portato ad introdurre un po' ovunque corsi di religione ebraica, ortodossa, musulmana, per venire incontro alle richieste di genitori ed alunni. Non mancano poi particolarità quali quella di Lussemburgo I che offre un corso di religione anglicana, e di Bruxelles III che ha attivato addirittura l'insegnamento del buddismo. In tutti casi si tratta di un insegnamento di tipo confessionale, impartito da insegnanti designati dalla rispettive autorità religiose, competenti anche per la definizione dei programmi. Va tuttavia sottolineato che tutti gli insegnamenti religiosi impartiti contemplano comunque la conoscenza delle altre esperienze di fede, anche orientali o di nuova genesi come le cosiddette sette, e promuovono un approccio critico ed un attenzione alle tematiche del vivere quotidiano e della socialità, nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ogni allievo. L'organizzazione del corso di religione pone in vero gravi difficoltà in tutta la rete delle scuole europee. All'origine dei problemi sta anche in tal caso l'allargamento dell'Unione europea a paesi non solo di tradizione religiosa, ma anche di lingua, diverse da quella degli originari sottoscrittori dello Statuto delle scuole europee. Il corso di religione era infatti, tradizionalmente, tra quelli dati in lingua madre, l'aumento delle sezioni linguistiche e la varietà di insegnamenti confessionali attivati, ha posto in primo luogo un problema di dimensioni delle classi, soprattutto per i culti di minoranza. A ciò si è affiancata in modo crescente la difficoltà di collocare l'ora di religione nel piano studi dei singoli studenti, nonché quello di reclutare un numero di insegnanti sufficienti e soprattutto adeguatamente preparati. È infine divenuta non più rinviabile la definizione dei programmi di corso e delle modalità di verifica dell'insegnamento; contrariamente a tutte le altre materie infatti, per il corso di religione non è mai stato approvato dal Consiglio superiore un Programma comune che definisca contenuto, obbiettivi e criteri di verifica dei risultati raggiunti nell'insegnamento. La necessità di porre mano ad un ripensamento e ad una riorganizzazione dei corsi di religione è emersa in particolare nella primavera 2004, nell'ambito della riforma dell'orario della scuola primaria. L'analisi condotta su dette scuole ha infatti evidenziato una grande diversità di trattamento del corso di religione, sia rispetto agli altri insegnamenti all'interno dei singoli istituti, che nell'organizzazione del medesimo corso da scuola a scuola. Nella composizione ed organizzazione delle classi la soglia minima imposta per l'attivazione dei corsi dal Consiglio superiore , non sempre veniva rispettata e venivano spesso disapplicati i criteri di raggruppamento per classi di età successiva o per classi parallele di diversa lingua, previsti per raggiungere detta soglia. In generale i gruppi di religione e morale risultavano quindi più piccoli e molto numerosi, così da creare nella pianificazione degli orari, gravi difficoltà, aggravate peraltro dal fatto che le autorità religiose designano spesso per più scuole e diversi cicli, lo stesso insegnante. La lingua utilizzata nell'insegnamento si rilevò altrettanto varia: alcune scuole proponevano i corsi solo in lingua 1 (cd. veicolare) altre, in seguito ai raggruppamenti, in lingua 2 o addirittura in quella del paese sede dell'istituto. Sul versante della qualità dell'insegnamento e del contenuto dei programmi la situazione si mostrò ancor più grave: spesso gli insegnanti designati dall'autorità religiosa ed assunti sotto la responsabilità del Direttore quali “incaricati di corso” , non possedevano l'abilitazione all'insegnamento secondo la normativa nazionale del paese sede della scuola, né una adeguata formazione e competenza linguistica, didattica e pedagogica. I programmi venivano definiti dalle singole autorità confessionali locali e restavano sottratti ad ogni verifica, tanto preventiva quanto successiva: né il Direttore né gli ispettori esercitavano infatti ispezioni e controlli come per le altre materie. Di fronte a tali problematiche nel 2006 il Consiglio superiore ha dato mandato al gruppo di studio incaricato di procedere alla revisione ed armonizzazione dell'orario del ciclo primario, di riflettere sulle modalità pratiche di organizzazione del corso di religione e di ricercare un armonizzazione con gli altri corsi, mandato poi esteso anche in relazione al ciclo secondario. Tale proposito di riforma è stato approvato e sostenuto anche dalla Commissione europea che in più occasioni, nel rispondere ad interrogazioni parlamentari ha manifestato la preoccupazione per la qualità dell'insegnamento del corso di religione, non garantita nello stato attuale. Alta qualità invece necessaria a conservare “une place de choix aux valeurs éthiques au sein des Écoles européennes”, a raggiungere la giusta conoscenza delle questioni religiose ed una formazione morale degli alunni, essenziale ad affrontare le sfide future ed un mondo multietnico . Il gruppo di lavoro, anche attraverso incontri con rappresentanti delle confessioni più rappresentative, ha elaborato così un documento dal titolo “Organisations des cours de religion et morale aux cycles primaire et secondaire dans les Écoles européennes”, il quale, sottoposto a dibattito e ad un primo esame del Consiglio superiore nel gennaio 2008 è stato poi definitivamente approvato nella riunione del 20-21 gennaio 2009. Il documento finale intitolato “Le cours de religion aux cycles primaire et secondaire dans les Écoles européennes” (Réf.:200-D-356-fr-4) pone una soluzione alle tre questioni cruciali dell'organizzazione del corso di religione. In relazione alla composizione ed organizzazione dei gruppi di studio si prescrive il rispetto della soglia minima di sette alunni prevista per tutte le altre materie, e l'utilizzazione della lingua veicolare (lingua 1). Se a tali condizioni la soglia minima non è raggiunta si applicherà il raggruppamento di più classi anche di diversa età. Solo nell'impossibilità di attivare il corso della confessione richiesta secondo i predetti parametri, ogni scuola, nella sua autonomia, potrà cercare idonee soluzioni quali ad esempio l'uso della lingua 2 o di quella del paese sede, oppure la diminuzione del numero di lezioni nel ciclo secondario o ancora, ma eccezionalmente, la creazione di gruppi multiconfessionali quali, ancora ad esempio, protestanti e cattolici. Il reclutamento degli insegnanti di religione è stato riformulato in modo da conciliare l'alta qualità della docenza con la conformità dell'insegnamento impartito alla dottrina di fede della rispettiva confessione e con l'approvazione dell'incaricato da parte delle autorità confessionali. A tal fine gli insegnanti di religione devono possedere i titoli richiesti per insegnare e preferibilmente le qualifiche previste per l'insegnamento della religione secondo le norme del paese sede. Laddove tengono il corso in una lingua diversa dalla propria, devono averne piena padronanza. Il reclutamento avviene normalmente su proposta delle autorità religiose, che sono invitate a fornire una lista di candidati appropriati, cui il Direttore possa attingere applicando comunque le ordinarie regole di ingaggio del personale incaricato; su di esso incombe infatti la responsabilità finale della valutazione e della scelta. Il controllo sull'insegnamento e la verifica dei risultati raggiunti è ripartito tra l'autorità scolastica e quella confessionale. Il Direttore e gli ispettori possono osservare le lezioni e supervisionarne gli aspetti didattici e pedagogici, mentre compete alla autorità religiosa prendere parte alle lezioni come osservatori, in accordo con la direzione scolastica, per verificare la coerenza di contenuto e metodo con i dettami della propria fede. Come ogni altro incaricato di corso l'insegnante di religione è comunque soggetto ad una valutazione finale degli organi scolastici, di cui l'autorità religiosa è informata e su cui, se del caso, è consultata. La definizione del programma del corso di religione è rimasta invece questione in gran parte aperta. Il documento approvato richiama infatti la necessità di redigere dei programmi approvati, che consentano una armonizzazione dell'insegnamento in seno al singolo istituto e tra le diverse scuole, ed ancora la necessità di attenersi nella redazione al piano generale predisposto dal Consiglio superiore, che prevede in particolare la indicazione degli obbiettivi dell'insegnamento, del contenuto nei singoli anni, oltre alla definizioni dei principi metodologici e della modalità di valutazione dei risultati raggiunti. Malgrado tali richiami si rimette però alle singole autorità religiose la proposizione dei rispettivi programmi e si prende atto del fatto che le stesse hanno proposto un tavolo di lavoro comune con la partecipazione di rappresentanti delle scuole europee, per procedere alla elaborazione di programmi unitari per singola confessione, validi per l'intera rete. Nei fatti insomma, allo stato il documento di riforma si limita a prevedere l'obbligo per il singolo insegnante di fornire una programmazione del corso e di tenere un aggiornato registro della materia. Va tuttavia rilevato che la mancanza di programmi confessionali approvati dal Consiglio superiore non equivale a totale anarchia nell'insegnamento delle singole fedi. Come già rilevato dai rappresentanti delle confessioni nella riunione dell'11 ottobre 2008, in sede di confronto con il gruppo di lavoro incaricato della revisione, le denominazioni religiose tradizionalmente attive e di maggioranza, possiedono e si attengono già a programmi comuni alle singole scuole, così è per la religione cattolica la quale utilizza da sempre un programma unitario per tutte le scuole europee, già presentato al Segretario generale e noto a tutti i direttori, esiste parimenti un “syllabus” per la religione protestante ma anche per quella ortodossa, sopratutto greca, che ne ha già predisposto la versione inglese. Non vi è dubbio comunque che la elaborazione di un programma comune approvato dal Consiglio superiore, consentirà la perfetta armonizzazione del corso di religione rispetto agli altri, con il superamento delle difficoltà registrate per altre confessioni quali ad esempio quella ebraica che dispone al momento solo di un programma generale elaborato dal Concistoro centrale israelita del Belgio, cui sono apportate aggiunte in funzione delle specificità locali ed attuali , resterà invece completamente in capo alle singole denominazioni confessionali l’onere di dotarsi di un adeguato numero di insegnanti in possesso dei richiesti e necessari titoli abilitativi; problema di non facile soluzione per quei culti di più recente presenza, tra cui l’islam, che nel 2007 per tutte le scuole del Belgio, che da sole raggruppano a Bruxelles oltre il 40% degli iscritti alla rete, poteva contare si due soli insegnanti di religione islamica. Rita Benigni (ricercatore di Diritto canonico ed ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre) Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica ( www.statoechiese.it) giugno 2010 ISSN 1971- 8543 Estratto dall'articolo in allegato
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